IL TRIBUNALE Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che D'Aiello Matteo - a seguito di opposizione a decreto penale - veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 718, 719 n. 2 c.p., 110, nono comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (come modificato da ultimo dall'art. 22, terzo comma legge n. 289/2002. All'udienza del 1° febbraio 2005 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e all'udienza del 3 marzo 2005, rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa, il giudice revocava l'opposto decreto penale, dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all'assunzione delle prove. All'udienza odierna l'avv. Nicola De Majo, difensore del prevenuto, ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. L'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 prevede difatti l'applicabilita' delle sanzioni amministrative - anziche' quelle penali - per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria, ossia al 1° gennaio 2006. La norma, a parere di questo giudicante, si pone in contrasto in particolare con l'art. 3 Cost., prevedendo la stessa una disparita' di trattamento tra imputati per i medesimi reati e di uguale gravita', laddove pone quale unico discrimen tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, sia con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p. L'applicazione delle disposizioni penali piu' favorevoli all'imputato puo', secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con sent. n. 74/1980, subire limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario purche' ragionevolmente giustificabili. Tuttavia, seppure il principio del favor rei non assuma in via diretta rilievo costituzionale, non puo' non rilevarsi che il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo' assumere rilevanza costituzionale in base all'art. 3 Cost. sotto il profilo di una parita' sostanziale di trattamento: non sarebbe difatti ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che se commesso in data odierna - non assume piu' rilevanza penale e che rilevi per l'ordinamento giuridico esclusivamente come illecito amministrativo. Pertanto la deroga al principio di applicabilita' delle legge piu' favorevole, incidendo sui diritti fondamentali del cittadino, deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale, che nel caso di specie non si rilevano ictu oculi, laddove invece emerge dall'intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266/2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio. L'eccezione, ritenuta cosi' non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio de quo in quanto, se cosi' fosse, l'imputato andrebbe immediatamente mandato assolto per il reato ascrittogli di cui all'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti alla competente autorita' amministrativa. La difesa ha, inoltre, sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE. L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. L'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 statuisce, difatti, che «la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», imponendo cosi' - per cio' che nella specie interessa - al potere legislativo il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'art. 110 T.U.L.P.S. si porrebbe cosi' in contrasto con la normativa comunitaria, dalla quale emerge, invece, la tendenza di vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, di agevolare le occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole, secondo quanto previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione europea. Il caso di specie si inserisce all'interno della piu' ampia questione inerente la primazia del diritto comunitario sul diritto penale interno in tema di scommesse clandestine, laddove ogni disposizione di diritto comunitario che presenti i requisiti della chiarezza, precisione ed incondizionalita' (come quelle direttamente promananti dal Trattato dell'Unione europea) e' immediatamente applicabile in quanto di rango superiore rispetto alle norme nazionali, potendo subire nell'ordinamento interno restrizioni unicamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica, sempre che siano funzionali alla tutela di tali esigenze e non si rilevino sproporzionate rispetto allo scopo. Tali esigenze, peraltro, non paiono rilevarsi nel caso di specie, posto che anche dal quadro normativo sotteso alla legge n. 266/2005 emerge la tendenza dello Stato ad ampliare il monopolio sulle attivita' di gioco e scommesse. L'eccezione, ritenuta cosi' non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del giudizio de quo in quanto, se cosi' fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato - o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 98/34 CE - e pertanto l'imputato andrebbe immediatamente mandato assolto perche' il fatto non sussiste. Per le ragioni di cui in motivazione il processo de quo va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.